Statuto

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Statuto

 

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede.

E' costituita in Ponte San Pietro (Bg) in data 11.12.2013 l'Associazione denominata ECI EURASIER CLUB ITALIANO" senza fini di lucro e con durata illimitata.

La sede dell’ECI è situata a Ponte San Pietro (Bg), Via San Clemente n. 95.

Un eventuale cambio di sede non comporta variazione di statuto.

 

Art. 2 Scopi e finalità.

L'ECI si sviluppa grazie alla passione e all'amore di un gruppo di persone composto da: proprietari, allevatori, esperti cinofili e semplici appassionati di questa razza e mira a svolgere ogni più efficace azione per tutelare, migliorare, incrementare e valorizzare la razza Eurasier.


Per il conseguimento dei fini l'ECI: promuove iniziative adatte alla divulgazione delle conoscenze scientifiche in materia di selezione e cura del cane, in particolare della razza Eurasier, affinché l’allevamento di questa razza sia condotto in modo rigoroso e consapevole; assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati nel raggiungimento degli scopi anzidetti; lavora in ottemperanza delle regole dell’E.N.C.I. e secondo le disposizioni della Federazione Internazionale dell’Eurasier (IFEZ); si propone di fornire le nozioni elementari d'informazione e di formazione per tutti coloro che si avvicinano a questa razza ed opererà riunendo le esperienze e competenze dei soci e dei non soci.

 

Art. 3 Soci.

Possono essere Soci dell’ECI tutti i cittadini italiani o stranieri di accertata moralità che abbiano interesse per la razza Eurasier e che condividono gli obbiettivi dell’ECI.

Per diventare Socio occorre presentare domanda scritta e firmata ed indirizzata al Consiglio Direttivo. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e del Codice Etico, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e/o dall’Assemblea. Su ciascuna domanda deciderà il Consiglio Direttivo che, in caso di mancata accettazione della domanda, non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione.

Sono esclusi dall’ammissione a socio i commercianti, importatori e rivenditori di cani.

Per coloro che, oltre agli Eurasier, allevino più di una razza in prima persona o attraverso familiari e che non possono dimostrare di avere nell’Eurasier il proprio principale interesse, il Consiglio Direttivo delibererà l’ammissione a Socio dopo aver esaminato il contesto ove svolta attività di allevamento.

L’iscrizione a Socio vale per l’annata in corso e lo vincola per l’anno successivo qualora non presenti tramite lettera raccomandata le proprie dimissioni entro il 31 del mese di ottobre.

 

I Soci si dividono in:

 

FONDATORI: sono i Soci firmatari dell’Atto Costitutivo, dispongono del diritto di voto attivo per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione stessa e per quanto previsto dall'Assemblea Generale dei Soci. Possono acquisire anche la qualifica di Socio sostenitore versando il contributo minimo deliberato dal Consiglio Direttivo.

 

ORDINARI: partecipano all’Assemblea Generale dei Soci e non dispongono del diritto di voto attivo per l’approvazione e le modifiche dello Statuto, per la nomina degli Organi direttivi dell’Associazione e per quanto previsto dall’Assemblea Generale dei Soci. Possono acquisire anche la qualifica di Socio sostenitore versando il contributo deliberato dal Consiglio Direttivo.

 

SOSTENITORI: qualifica che si beneficia successivamente al versamento di una quota deliberata dal Consiglio Direttivo in segno di tangibile appoggio alle iniziative dell’Associazione. Il Socio ordinario che acquisisce tale qualifica avrà diritto di voto.

 

ONORARI: sono i Soci che vengano nominati dal Consiglio Direttivo tra coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della Cinofilia. Tra i Soci onorari il Consiglio Direttivo potrà, con le stesse caratteristiche, nominare un Presidente Onorario. I Soci onorari non hanno diritto di voto.

 

FAMILIARI: sono i membri dello stesso nucleo familiare di un Socio ordinario o sostenitore.

 

La qualità di Socio si perde:

  • per dimissioni presentate secondo l’art. 3.
  • per espulsione deliberata con esplicita motivazione dal Consiglio Direttivo.
  • nel caso vengano trasgredite le norme dello Statuto e del Codice Etico.
  • nel caso si dovesse nuocere al buon nome dell’ECI con comportamenti disonesti o indecorosi.

 

Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di Socio perde ogni diritto relativo a partire dalla data di ratifica. Restano invariati i diritti, i doveri e la responsabilità personale di quanto accaduto fino a tale data. Le dimissioni non interrompono in alcun modo i procedimenti disciplinari in atto se riferiti al periodo in cui questi era Socio. 


 

Art. 4 Organi Sociali.

Gli organi sociali sono:

  • Assemblea Generale dei Soci;
  • Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente. 

 

Art. 5 Assemblea Generale dei Soci.

L’Assemblea Generale è composta dai Soci fondatori, fondatori sostenitori, ordinari, ordinari sostenitori, onorari e familiari. Ogni Socio fondatore/fondatore sostenitore e socio sostenitore ha diritto ad un voto. E’ ammessa una unica delega per socio. La delega debitamente firmata deve essere depositata dal Socio cui è stata intestata, prima che l’Assemblea abbia inizio.

L’Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente o in mancanza di esso del suo vice. Egli dovrà, prima di procedere alla discussione dell’ordine del giorno, eleggere tra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e, nel caso di votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. L’Assemblea si pronuncia con la maggioranza dei voti, in caso di parità la decisione è nulla tranne per le votazioni per cui è previsto il ballottaggio.

L’assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, in sede itinerante entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e per l’approvazione del programma di attività per l’anno in corso. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, su necessità del Consiglio Direttivo oppure di almeno un terzo dei soci oppure quando ne sia fatta domanda scritta al presidente da parte di almeno un terzo dei soci ordinari, sostenitori e onorari. La convocazione è annunciata dal Presidente con l’invio con posta ordinaria, o posta elettronica, o fax, o telegramma, ai Soci degli inviti a parteciparvi, i quali devono essere spediti almeno 15 gg. prima di quello fissato per la convocazione. La seconda convocazione può avere luogo mezz’ora dopo la prima. Negli inviti debbono essere indicati:

  • la data
  • la località
  • l’ora della riunione
  • l’ordine del giorno

L’assemblea è valida quando risulta presente di persona o per voto inviato per posta almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. Trascorsa un’ora da quella indicata nell’invito, l’assemblea è comunque valida.

L’assemblea ha il compito di deliberare:

  • sull’approvazione del rendiconto finanziario;
  • sul programma dell’Associazione;
  • sulle modifiche dello Statuto;
  • esprimersi su ogni altro argomento all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro Organo Sociale;
  • deliberare in merito all'esclusione.

Spetta inoltre all’assemblea eleggere i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Generale dei Soci può essere convocata in via straordinaria in qualsiasi data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte di almeno un terzo dei soci ordinari, sostenitori e onorari.

 

Art. 6 Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque consiglieri eletti dall’Assemblea Generale dei Soci. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Qualora durante il triennio venissero a mancare uno o più consiglieri, questi verranno sostituiti dall’Assemblea nella sua prima riunione. I nuovi membri eletti resteranno in carica fino a quando vi sarebbero rimasti coloro che hanno sostituito. Se venissero a mancare più della metà dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed i membri in carica convocheranno entro tre mesi l’Assemblea Generale dei Soci per le nuove elezioni del Consiglio Direttivo.

 

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi enunciati nello Statuto in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea Generale dei Soci:

si esprime sulle domande di ammissione a socio e valuta eventuali espulsioni;

è responsabile dell'amministrazione e redige annualmente sottoponendo all'approvazione dell'Assemblea i rendiconti morali e finanziari; 


programma per l'anno successivo ed approva provvisoriamente le attività sociali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci; 


indice e patrocina manifestazioni; 


delibera la quota annua da versare per la qualifica di Socio Sostenitore.

 

Il Consiglio Direttivo nomina tra i Consiglieri:

il Presidente;

il Vicepresidente;

un Segretario;

un Tesoriere.

 

Il Consiglio Direttivo si riunisce di persona o in via telematica almeno una volta ogni sei mesi e straordinariamente dietro richiesta del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno 15 gg. prima di ciascuna riunione. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente oppure in sua assenza dal Vicepresidente o dal membro più anziano di nomina. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presieda la riunione. I componenti del Consiglio Direttivo che si assenteranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

 

Le dimissioni dei consiglieri non sono revocabili e producono effetto dalla loro comunicazione scritta al Consiglio Direttivo con raccomandata, anticipata per mail o fax, il quale non potrà respingerle, dovendosi limitare alla sola presa d'atto, ratificandole in apposito Consiglio Direttivo da convocarsi entro 15 giorni dal ricevimento della mail o fax.

 

Art. 7 Il Presidente.

Il Presidente rappresenta legalmente la società sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e si adopera per attuare le delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale dei Soci; provvede a che vengano osservate le disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.

Il Presidente viene eletto dall’Assemblea Generale dei Soci.

In caso di assenza viene sostituito dal Vicepresidente; in caso di dimissioni il Vicepresidente lo sostituisce fino alla prima assemblea dei soci.

 

Art. 8 Patrimonio e Amministrazione.

Il patrimonio dell’ECI è costituito:

  • da beni mobili ed immobili;
  • dalle somme accantonate;
  • da qualsiasi altro bene che sia pervenuto a titolo legittimo.

 

Le entrate dell’ECI sono costituite:

  • dalle quote annuali versate dai soci sostenitori;
  • dagli eventuali contributi concessi da enti o persone;
  • dalle attività di gestione; 
  • da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

 

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Alla fine di ogni esercizio saranno predisposti, a cura del Tesoriere eletto dal Consiglio Direttivo, il rendiconto economico e finanziario, che saranno esaminati ed approvati dal Consiglio Direttivo. Delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica fino a quando l'Assemblea generale dei soci con l'approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi.

 

Art. 9 Norme disciplinari.

Qualsiasi Socio è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio Direttivo e/o dell’Assemblea Generale dei Soci e le norme del buon costume.

 

Art. 10 Varie.

Tutte le cariche in seno all’ECI sono gratuite.

Il presente Statuto, dopo l’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi modifica successiva dello Statuto dovrà essere votata dall’Assemblea Generale dei Soci con una maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.

 

Art. 11 Scioglimento.

In caso di scioglimento dell’ECI tutti i beni restanti in inventario saranno devoluti in beneficenza.